VIVIPILATES

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA


Art. 1 – COSTITUZIONE
È costituita un’associazione sportiva, denominata “ViviPilates Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “ViviPilates A.S.D.
Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei soci, come previsto dall’articolo 16 del presente statuto.
Art. 3 – SEDE LEGALE
L’associazione ha sede legale in Via Ippolito Nievo, 41, Milano (MI).
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’Assemblea Straordinaria dei soci, come previsto dall’articolo 16 del presente statuto.
Art. 4 – SCOPO
L’associazione non ha scopo di lucro, ai sensi dell’art. 36 c.c, ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali.
L’Associazione ha per oggetto la promozione di attività di carattere sportivo al fine di favorire la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini.
Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’Associazione può, peraltro, promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative e di prevenzione sanitaria.
L’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
In particolare, l’Associazione si propone di:

  • promuovere, organizzare e gestire le attività sportive dilettantistiche, motorio-sportive e di promozione sociale, con riferimento alla disciplina del pilates come strumento di conoscenza e benessere psico-fisico della persona e di preparazione all’attività
    sportiva in genere ed alle attività di ginnastica, fitness e yoga;
  • promuovere ed esercitare attività didattica, di formazione e preparazione finalizzata all’avvio, all’aggiornamento ed al perfezionamento dell’attività sportiva;
  • promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative e di prevenzione sanitaria.

A tale scopo l’Associazione potrà:

  • creare strutture proprie od utilizzare quelle esistenti sul territorio. A tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune;
  • promuovere direttamente od in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative;
  • ricercare momenti di confronto con le forze presenti nella Società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero;
  • organizzare, in modo complementare, ai sensi della legge 383/2000, le varie attività di promozione sociale e di ricerca del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati.

Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e l’intrattenimento attraverso l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici. Tali servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.
Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – pur non avendo fini di lucro – svolgere delle attività economiche (per esempio: vendita, pubblicità) purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale.
L’associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguano finalità coincidenti.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dai versamenti iniziali dei soci fondatori;
  2. da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
  3. dalle quote associative ordinarie e da quelle straordinarie eventualmente deliberate;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  5. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da enti;
  6. dai contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di fondazioni private (come per esempio fondazione Cariplo), di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.

Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

  • dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  • dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  • da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono rivalutabili. Le quote non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali iniziano l’uno settembre e terminano il trentuno agosto di ogni anno.
Entro novanta giorni il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività in essere accanto all’attività istituzionale.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7 – SOCI
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche di ambo i sessi e gli enti che si riconoscano negli scopi dell’associazione e che risultino in regola con il pagamento delle quote stabilite dall’art. 12 del presente statuto; il numero degli associati è illimitato.
I soci sono distinti in FONDATORI e ORDINARI.
Sono soci FONDATORI coloro che hanno dato vita all’associazione.
Sono soci ORDINARI coloro che aderiscono successivamente all’Associazione e partecipano alla sua attività.
Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI
Per l’ammissione, il futuro socio deve presentare richiesta al Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione in merito all’accettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e contro la sua decisione non è ammesso appello.
Possono anche essere ammessi quali soci ordinari i minori di diciotto anni, dietro richiesta scritta dei genitori e di chi ne fa le veci. I soci una volta ammessi pagano la quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’associazione.
L’adesione all’associazione è limitata all’anno sociale, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Il socio che intende dimettersi dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le quote versate all’associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.
Art. 9 – DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno il dovere di:

  1. osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia di associazioni culturali e senza fini di lucro;
  2. versare puntualmente le quote sociali stabilite;
  3. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione.

Art. 10 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè:

  • frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’associazione;
  • partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’associazione;
  • intervenire e discutere alle assemblee; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
  • esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l’articolo 24 di questo Statuto;
  • essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di cui all’articolo 24 del presente statuto;
  • esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello statuto sociale

Art. 11 – RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di spazi e attrezzature sociali.
Art. 12 – QUOTE SOCIALI
Tipi di quote:

  1. Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
  2. Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici;

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile.
Art. 13 – DIMISSIONE DEL SOCIO
Nel caso di aumento delle quote sociali e di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l’adesione viene tacitamente prorogata.
Ai dimissionari non verrà rimborsata la quota associativa versata all’associazione a norma di statuto.
Art. 14 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio cessa di far parte dell’associazione:

  1. per dimissioni;
  2. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. per inosservanza del presente statuto;
  4. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio mostri di non condividere le finalità dell’associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell’attività dell’associazione stessa;
  5. per radiazione;
  6. per decesso

Art. 15 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo.

Art. 16 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto di voto come previsto dall’art. 2538 secondo comma c.c.; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di dieci soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente statuto.
Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro i primi tre mesi dell’anno sociale successivo per:

  • discutere ed approvare la relazione dell’attività dell’anno precedente;
  • per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
  • per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Essa inoltre delibera sui tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  • approvazione e modificazione dello statuto sociale;
  • atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  • scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

L’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a cura del Consiglio Direttivo mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale e/o sedi operative, almeno dieci giorni prima della data fissata o mediante comunicazione individuale mezzo posta elettronica (e-mail) da parte del Presidente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. Le Assemblee saranno valide qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.
Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendono dimettersi dall’associazione.
L’assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 17 – ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L’elezione degli organi dell’associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all’elettorato sia attivo che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione e scrutinio segreto.

  • Il Consiglio direttivo dell’associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell’Assemblea sociale.
  • Il Presidente dell’associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri con i voti della maggioranza dei membri del Consiglio.
  • Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.

Art. 18 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell’Assemblea Sociale.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:

  1. provvede al disbrigo degli affari correnti e all’ordinaria amministrazione;
  2. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
  3. firma gli atti e delega la firma;
  4. convoca l’Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.
Art. 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da due a più membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci.
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

  • il Presidente
  • il Vice Presidente
  • il Tesoriere

Art. 20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato:

  • dal Presidente
  • dal Vice Presidente
  • dal Tesoriere
  • da altri eventuali consiglieri

Esso ha durata tre anni e può essere rieletto. Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell’associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente statuto, il Consiglio direttivo ha i seguenti obblighi:

  1. curare il conseguimento dei fini statutari;
  2. amministrare i beni sociali e curarne l’incremento;
  3. redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea ordinaria dei soci entro sei mesi dall’inizio dell’anno sociale;
  4. deliberare sulla accettazione dei soci e sulla loro eventuale espulsione;
  5. provvedere alla compilazione di eventuali regolamenti interni per l’uso delle attrezzature e degli impianti dell’associazione;
  6. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
  7. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  8. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
  9. impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell’associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’Assemblea sociale;
  10. stabilire la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno dell’Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
  11. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
  12. eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
  13. curare l’interesse dei soci e dell’associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente sia tramite le varie federazioni.

Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale del Vice Presidente, di un consigliere o del Tesoriere, senza formalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno due dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, la sua sostituzione sarà inserita all’ordine del giorno della prima Assemblea dei soci.
Art. 21 – NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, sia per l’esercizio diretto di attività culturale, spettacolare, performativa sia nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.
Art. 22 – APPROVAZIONE E PUBBLICITA’ DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Entro novanta giorni dalla chiusura del bilancio il Presidente dell’associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio stesso.
Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell’associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d’interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.
Art. 23 – IL TESORIERE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere dell’associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 24 del presente statuto.
Il Tesoriere è nominato nell’ambito del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere:

  1. provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea sociale;
  2. esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
  3. assiste di diritto alle riunioni dell’Assemblea sociale, del Consiglio Direttivo;
  4. stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
  5. nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 24 – ELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso del seguente requisito:

  1. assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sociale e civile in genere.

Art. 25 – MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE
Il presente statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione e i soci e tra i soci medesimi dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano. In caso di fallimento della conciliazione la controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale, secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera di Commercio di Milano, che provvederà alla nomina di un arbitro unico.
Art. 27 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l’inesistenza dell’associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Straordinaria dei soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’assemblea.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Milano, 18 maggio 2015

Scarica lo statuto originale in formato PDF